Giurisprudenza - Forciniti Giuseppe Commercialista e Consulente del lavoro studio

Vai ai contenuti

Giurisprudenza

Giurisprudenza
della Commisione tributaria e Corte di Cassazione
Commissione tributaria
Vizio di notifica delle cartelle: iscrizione ipotecaria nulla.
L'iscrizione ipotecaria va annullata se Agenzia Entrate - Riscossione non dimostra il regolare perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte al contestato atto cautelare.
Così si è espressa C.T.R. Sardegna, nella sentenza n. 337/4/208, depositata il 17.04.18.
Accertamento nullo se l’Agenzia delle Entrate non valuta le memorie.
È nullo l’avviso di accertamento se l’Agenzia delle entrate non prende in visione le memorie al processo verbale di constatazione presentate dal contribuente perché si tratta dell’omissione di un preciso adempimento fissato per legge.
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 17210/2018.
Senza previa notifica del PVC, l’avviso che segue direttamente il questionario è nullo. Annullate le contestazioni a carico di un concessionario di autovetture.
Massima: È illegittimo, per violazione dell’obbligo al contraddittorio endoprocedimentale, l’avviso di accertamento emesso a seguito della risposta resa ad un questionario prima della notifica del processo verbale di constatazione. Tale principio trova fondamento nel diritto dell’Unione europea e nell’art. 97 della Costituzione a tutela del diritto di difesa del contribuente. In particolare, nel campo dei tributi armonizzati, tale obbligo assume rilievo generalizzato (Conf. Cass. nn. 24823/2015 e 19667/2014)
Se la motivazione per relationem è scarna l’avviso di accertamento rischia l’annullamento.
È nullo l’avviso di accertamento motivato per relationem se l’Amministrazione finanziaria non dimostra al giudice la conoscenza del pvc da parte del contribuente per avvenuta comunicazione o notificazione. Inoltre, nell’ipotesi di omessa allegazione del pvc, richiamato per relationem nella motivazione dell’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria non può sostituire proprie valutazioni e ricostruzioni a quelle del giudice di merito circa l’essenzialità delle parti del pvc riportate nell’atto impositivo.
Questo è quanto hanno affermato i giudici della suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 28391 del 7 novembre 2018
Pretesa fiscale nulla per vizi del verbale di accertamento.
Se l’avviso di accertamento o il processo verbale di contestazione (PVC) elenca i documenti su cui viene motivata la pretesa, ma i documenti non sono prodotti, l’accertamento è viziato da nullità.
Il principio di diritto emerge dalla sentenza della Cassazione 2115/2018 e si ricollega al principio di trasparenza amministrativa previsto anche dallo Statuto del Contribuente (art. 7 L. 212/2000), secondo cui gli atti cosiddetti afflittivi devono necessariamente essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, così da permettere al cittadino di difendersi
L’atto impositivo è da ritenere viziato anche se cita al proprio interno un altro atto “per relationem”, senza però allegarlo né citarlo in maniera ragionevolmente esaustiva.
Le verifiche fiscali e la tutela del contribuente.
La verifica fiscale è disciplinata, in maniera precisa dai seguenti articoli:
Art. 52 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni (relativo all’Iva e disciplinante i poteri e i doveri che i funzionari posseggono durante la verifica) applicabile alle imposte dirette grazie al rinvio contenuto nell’art. 33, comma 1, D.P.R. n. 600 del 29/09/1973, come modificato dall’art. 23, comma 26, D.L. n. 98 del 06 luglio 2011 convertito in legge;
Art. 12 della legge n. 212 del 27/07/2000 (c.d. Statuto dei Diritti del Contribuente) che disciplina i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali ed i connessi limiti che non devono essere travalicati dagli ispettori durate la loro attività accertatrice.
Created by G. Forciniti ©
Studio Forciniti
Torna ai contenuti