La correzione degli errori contabili
La correzione di errori contabiòli non è contemplata dalle disposizioni del c.c. e né è regolata da disposizioni del T.U. sulle imposte. Supplisce a tali carenze il OIC n. 29 e, da ultimo, la circ. n. 31/2013 dell'Agenzia Entrate.
Si distingue tra errori materiali ed orrori di valutazioni per fatti ignoti o noti ma non considerati o considerate in maniera errata. Va rilevato che, invece, gli errori dovuti a fatti non conosciuti all'epoca della valutazione ovviamente non possono considerasi propriamente errori. Pertanto posso essere retificati al momento in cui i fatti assumono rilevanza e riescono ad essere conosciuti.
A seconda del periodo d'imposta, la circ. fa un distinguo tra correzioni di periodi di imposta sanabili, con ravvedimento da parte del contribuente, c.d. ravvedimento operoso e, periodi, non sanabili per decorrenza dei termini.
La variazione di valori patrimoniali, attivi o passivi, in esercizi successivi rileva sopravvenienze passive o attive per componenti relativi ad esercizi precedenti, avendo cura di apportare poi le opportune rettifiche fiscali secondo i principii di competenze e inerenza al reddito dell'esercizio oggetto di cerrezione.
L'argomento è stato commentato e sviluppato in questo dettagliato articolo.
A seconda del periodo d'imposta, la circ. fa un distinguo tra correzioni di periodi di imposta sanabili, con ravvedimento da parte del contribuente, c.d. ravvedimento operoso e, periodi, non sanabili per decorrenza dei termini.
La variazione di valori patrimoniali, attivi o passivi, in esercizi successivi rileva sopravvenienze passive o attive per componenti relativi ad esercizi precedenti, avendo cura di apportare poi le opportune rettifiche fiscali secondo i principii di competenze e inerenza al reddito dell'esercizio oggetto di cerrezione.
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