Oneri deducubili - Giuseppe Forciniti commercialista consulente lavoro

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Dichiarazione Unico 2014
Oneri deducibili e detraibili

Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile Irpef) e detraibili (dall’Irpef da versare)
Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel "suo interesse", mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.
A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:
gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali
gli oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro
Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, sono deducibili dal reddito:
gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
contributo al servizio sanitario nazionale sulla rc auto-moto e natanti, per la parte eccedente i 40,00 euro
contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone concessione ex demaniale), purchè relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello complessivo
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef, con detrazione dall’imposta del 19%, quali oneri detraibili:
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico
le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purchè documentate da scontrino fiscale cd. -parlante-, cioè con già impressi, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket
le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo
le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro
le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali
le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo  
le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633,00 euro
le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632,00 euro
gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
le spese per l’acquisto sia di libri scolastici-universitari che per le altre pubblicazioni, purchè cartacei, muniti di codice Isbn e documentati da fattura o da scontrino fiscale cd. -parlante-, per un importo non superiore a 1.000,00 euro per ognuna di queste due categorie (D. L. n. 145 del 23-12-2013, cd. -Destinazione Italia-, conv. in L. 21-02-2014 n. 9), ma con la sua conversione in Legge è stata modificata questa norma. Dal 2014 al 2016, le scuole superiori distribuiranno agli studenti dei buoni (voucher) per l’acquisto di libri non scolastici con uno sconto del 19% fruibile nelle librerie che aderiranno all’iniziativa. Le librerie, a loro volta, recupereranno lo sconto praticato con un credito di imposta in sede di Mod. Unico
Nell’interesse proprio del contribuente
le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro
le spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro
le spese veterinarie, per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, ma con un limite massimo di 387,34 euro
interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro   
interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, per un importo non superiore a 2.065,83 euro
interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l'abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
interessi per prestiti o mutui agrari, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 630,00 euro per il 2013 e a 530,00 euro per il 2014
le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura "La Biennale di Venezia", attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale
Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 36/50/40% (spalmate in 10 anni)
(Per le spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2014 (mentre per le parti comuni degli edifici condominiali fino al 30 Giugno 2015), la detrazione fiscale passa al 50%, mentre per le spese effettuate dal 1° Gennaio 2015 in poi, la detrazione fiscale scende al 40%. Il limite di spesa a cui applicare la percentuale passa a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015, mentre ritornerà a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2016 in poi).
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
le spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 euro per ogni unità immobiliare;
le spese, purchè effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2014, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (classe A per i forni), ma solo se abbinate posteriormente alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare.
Spese di risparmio energetico con detrazione fiscale del 55/65/60% (spalmate in 10 anni)
(Valido per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2014, la detrazione fiscale passa al 65% (mentre per le parti comuni degli edifici condominiali fino al 30 Giugno 2015), mentre per le spese effettuate dal 1° Gennaio  al 31 Dicembre 2015, la detrazione fiscale scende al 60%.
Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:
le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-.
Detrazioni per i canoni di locazione
(Dal 1° Gennaio 2013, la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa dal 15% al 10%)
detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale
detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro
Fonte: www.ilsole24ore.com

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Commercialista e Consulente del Lavoro.
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